Garante della privacy - Tutela e riservatezza del dato in Emergenza sanitaria

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da Segreteria

del venerdì, 02 ottobre 2020

Ritengo opportuno inviare copia del parere del Garante relativo ad una richiesta di accesso presso un Ente, finalizzata a conoscere dati relativi a soggetti positivi, le cui identità possono essere indirettamente identificabili.

 Nel caso, il Garante ha evidenziato come, anche in costanza di emergenza sanitaria, sia da intendersi prevalente la tutela e la riservatezza del dato, che è prioritaria rispetto all'interesse conoscitivo circa la distribuzione dei casi di Covid.

 Richiamando le FAQ sulla gestione dei dati sanitari in costanza di emergenza, evidenzio altresì come il Garante sottolinei che:

il trattamento dati sanitari è prerogativa dell'Autorità Sanitaria, ciò in quanto Ente deputato all'informazione dei contagiati, dei contatti stretti e l'attivazione delle misure di profilassi;

la diffusione del dato sanitario è da intendersi vietata, poiché in grado di menomare o distorcere l'attività dell'Autorità Sanitaria; come indicato dal parere sotto riportato, ciò è vietato anche per i giornalisti, salvo alcune informazioni generali;

la comunicazione dei dati sanitari, anche al personale ed a figure come l'RSL, è da intendersi preclusa, poiché in caso di stretti contatti, sarà prerogativa dell'Autorità Sanitaria svolgere le specifiche comunicazioni di dettaglio;

la comunicazione di dati dati sanitari alle Famiglie è del pari preclusa, poiché anche in questo caso, trattandosi di stretti contatti rispetto ad un soggetto contagiato, sarà cura e preorgativa dell'Autorità Sanitaria procedere.

= in pratica, all'Istituto spetta l'attività di collaborazione con l'Autorità Sanitaria e l'applicazione delle misure predisposte o suggerite: ogni informazione è di spettanza delle Autorità Sanitarie.

 

 

Il DPO/RPD di Istituto 

Avv. Gabriele Carazza